Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttive
ubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti,
di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?
Come stabilito dall’ art. 39 comma 6 del D.lgs. 81/08 e smi e chiarito dalla
nota
della Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010, il datore di lavoro può
nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:
- nei casi di aziende con più unita produttive;
- nei casi di gruppi di imprese;
- qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
L’impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi
della
facoltà di nominare più medici competenti. Pertanto, come stabilito dalla
suddetta
nota, la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttiva
richiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore.
Tale medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di
garantire
una omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell’ adempimento degli obblighi
di cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08. Inoltre deve assicurare una funzione
di
sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del
protocollo
sanitario.
Si ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in
capo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall’art. 25 del
D.lgs. 81/
08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi
stabiliti a
loro carico dall’art 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori alla visita
medica
entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere
al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente
decreto) e lettera bb (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo
di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica
senza il
prescritto giudizio di idoneità).
fonte quesiti GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI
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