Uso delle scale portatili
Normativa tecnica e legislazione
Attualmente per le scale portatili non esiste una direttiva europea di prodotto ma si deve fare riferimento alla sicurezza generale dei prodotti prevista dal D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo). In Italia, in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili sono normate dal Titolo III Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro”, dal Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”, dall’Allegato XX del D.Lgs.81/08, nonché dalla norma di buona tecnica EN 131 parte 1 e 2.
Scale: sistemi di accesso
Le scale, ad eccezione di quelle a castello, possono essere utilizzate SOLO PER RAGGIUNGERE le postazioni di lavoro in quota. Tali postazioni devono essere di norma realizzate utilizzando attrezzature di lavoro più sicure come trabattelli o piattaforme di lavoro elevabili (P.L.E.).
Le scale ECCEZIONALMENTE possono essere impiegate quali luoghi di lavoro se il livello di rischio è limitato a lavorazioni di breve durata (es. cambio di lampadina).
Nel presente opuscolo sono prese in considerazione le principali tipologie di scale portatili:
- scale in appoggio
- scale doppie
- scale a castello con piattaforma spostabili a mano per mezzo di ruote
Scelta delle scale
Prima di utilizzare le scale è necessario valutare attentamente:
1. La possibilità di utilizzare un’altra attrezzatura che consenta di operare in maggiore sicurezza (es. trabattello);
2. Le caratteristiche della scala in funzione del luogo e della lavorazione da svolgere: scala semplice di appoggio; scala doppia; scala a castello;
3. Le condizioni di manutenzione della scala.
Queste valutazioni devono essere parte integrante della valutazione dei rischi anche per motivare i criteri di scelta delle attrezzature.
Misure generali di sicurezza nell’utilizzo delle scale
- Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio con specifico riferimento alla lavorazione nella quale la scala verrà impiegata.
- Il personale addetto deve essere adeguatamente “formato” ed addestrato all’uso della specifica attrezzatura fornita.
La scala
- Deve essere integra ed in buono stato di conservazione/ efficienza ai fini della sicurezza; dotata di manuale d’uso e manutenzione disponibile per il lavoratore.
- Adatta all’utilizzo specifico, posizionata secondo le modalità previste dal manuale d’uso e maneggiata con cautela per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti.
- Deve appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole; quando previsto, deve essere adeguatamente vincolata al piano d’appoggio.
- Deve essere posizionata in maniera tale da evitare rischi di collisioni, posizionata lontano da linee elettriche nude, da aperture nel vuoto, da elementi metallici contundenti (ferri di chiamata, recinzioni ecc.).
- I gradini o i pioli devono sempre mantenere l’orizzontalità.
Le scale servono per raggiungere le postazioni di lavoro in quota. Solo in caso di lavorazione di breve durata con rischio limitato le scale possono essere usate come luogo di lavoro.
Cosa devi sapere quando usi una scala:
- non utilizzare una scala troppo alta o troppo bassa rispetto alla quota di lavoro
- non può essere impiegata come sistema di accesso ad altro luogo
- non trasportare materiali pesanti o ingombranti che compromettano la presa sicura
- movimentare la scala con cautela considerando la presenza di altre attività/ persone. nel trasporto a spalla tenere la scala inclinata e mai in posizione orizzontale
- non prevedere l’utilizzo della scala per posizionamenti di attività laterali
- durante la salita/discesa mantenersi col viso rivolto sempre alla scala e le mani posate sui pioli o sui montanti
- nel posizionamento della scala dare un adeguato piede in relazione alla lunghezza della stessa, alla natura del terreno e alle circostanze lavorative
- utilizzo scala a castello: altezza massima limitata entro 2 mt e per il particolare uso frontale e laterale deve essere provvista di piattaforma, guardacorpo e corrimano. Il suo utilizzo quale posto di lavoro è disposto nei soli casi in cui le attrezzature considerate più sicure non sono giustificate per il limitato livello di rischio e per la breve durata dell’intervento.
Attualmente per le scale portatili non esiste una direttiva europea di prodotto ma si deve fare riferimento alla sicurezza generale dei prodotti prevista dal D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo). In Italia, in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili sono normate dal Titolo III Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro”, dal Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”, dall’Allegato XX del D.Lgs.81/08, nonché dalla norma di buona tecnica EN 131 parte 1 e 2.
Scale: sistemi di accesso
Le scale, ad eccezione di quelle a castello, possono essere utilizzate SOLO PER RAGGIUNGERE le postazioni di lavoro in quota. Tali postazioni devono essere di norma realizzate utilizzando attrezzature di lavoro più sicure come trabattelli o piattaforme di lavoro elevabili (P.L.E.).
Le scale ECCEZIONALMENTE possono essere impiegate quali luoghi di lavoro se il livello di rischio è limitato a lavorazioni di breve durata (es. cambio di lampadina).
Nel presente opuscolo sono prese in considerazione le principali tipologie di scale portatili:
- scale in appoggio
- scale doppie
- scale a castello con piattaforma spostabili a mano per mezzo di ruote
Scelta delle scale
Prima di utilizzare le scale è necessario valutare attentamente:
1. La possibilità di utilizzare un’altra attrezzatura che consenta di operare in maggiore sicurezza (es. trabattello);
2. Le caratteristiche della scala in funzione del luogo e della lavorazione da svolgere: scala semplice di appoggio; scala doppia; scala a castello;
3. Le condizioni di manutenzione della scala.
Queste valutazioni devono essere parte integrante della valutazione dei rischi anche per motivare i criteri di scelta delle attrezzature.
Misure generali di sicurezza nell’utilizzo delle scale
- Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio con specifico riferimento alla lavorazione nella quale la scala verrà impiegata.
- Il personale addetto deve essere adeguatamente “formato” ed addestrato all’uso della specifica attrezzatura fornita.
La scala
- Deve essere integra ed in buono stato di conservazione/ efficienza ai fini della sicurezza; dotata di manuale d’uso e manutenzione disponibile per il lavoratore.
- Adatta all’utilizzo specifico, posizionata secondo le modalità previste dal manuale d’uso e maneggiata con cautela per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti.
- Deve appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole; quando previsto, deve essere adeguatamente vincolata al piano d’appoggio.
- Deve essere posizionata in maniera tale da evitare rischi di collisioni, posizionata lontano da linee elettriche nude, da aperture nel vuoto, da elementi metallici contundenti (ferri di chiamata, recinzioni ecc.).
- I gradini o i pioli devono sempre mantenere l’orizzontalità.
Le scale servono per raggiungere le postazioni di lavoro in quota. Solo in caso di lavorazione di breve durata con rischio limitato le scale possono essere usate come luogo di lavoro.
Cosa devi sapere quando usi una scala:
- non utilizzare una scala troppo alta o troppo bassa rispetto alla quota di lavoro
- non può essere impiegata come sistema di accesso ad altro luogo
- non trasportare materiali pesanti o ingombranti che compromettano la presa sicura
- movimentare la scala con cautela considerando la presenza di altre attività/ persone. nel trasporto a spalla tenere la scala inclinata e mai in posizione orizzontale
- non prevedere l’utilizzo della scala per posizionamenti di attività laterali
- durante la salita/discesa mantenersi col viso rivolto sempre alla scala e le mani posate sui pioli o sui montanti
- nel posizionamento della scala dare un adeguato piede in relazione alla lunghezza della stessa, alla natura del terreno e alle circostanze lavorative
- utilizzo scala a castello: altezza massima limitata entro 2 mt e per il particolare uso frontale e laterale deve essere provvista di piattaforma, guardacorpo e corrimano. Il suo utilizzo quale posto di lavoro è disposto nei soli casi in cui le attrezzature considerate più sicure non sono giustificate per il limitato livello di rischio e per la breve durata dell’intervento.
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