Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, il Decreto 9 giugno 2015 con i termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi
industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e
delle potenzialità dei singoli territori, il decreto stabilisce i
termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande
di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di
investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi
industriali ai sensi dell’art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n.
83 del 2012.
E’ data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
Nell’ambito della realizzazione del Programma di promozione
industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 , il Soggetto
gestore opera nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER e,
in particolare:
a) per la concessione degli aiuti a finalita’ regionale, nel rispetto
dei principi contenuti nell’art. 14 del medesimo regolamento, nei
limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita’
regionale e delle intensita’ di aiuto ivi stabilite;
b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree di
crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel
rispetto dei principi contenuti nell’art. 17 del Regolamento GBER;
c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza,
nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 18 del Regolamento GBER;
d) per la concessione degli aiuti per l’innovazione
dell’organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 29
del Regolamento GBER;
e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto
dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del
Regolamento GBER. 3. I territori delle aree di crisi industriale non
complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta
delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
fonte Ministero dello Sviluppo Economico
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