Modifica D lgs 81

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La grave pandemia provocata da Sars-Cov-2, oltre a mettere a nudo i ben noti problemi di carattere sanitario, ha anche evidenziato le notevoli difficoltà, da parte del legislatore italiano, nell’intervenire efficacemente sulla disciplina ordinaria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, per adattarla a questo nuovo scenario che evidentemente - in un momento del tutto straordinario - richiederebbe, forse, un approccio un po’ diverso alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Classificazione della Sars-CoV-2 nel gruppo 3

All’allegato XLVI, D.Lgs. n. 81/2008, nella sezione virus, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è stata inserita «Sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (Sars-CoV-2)(0a) - 3» Questa modifica al D.Lgs. n.81/2008, come quelle introdotte dal D.L. n. 149/2020 e dal D.L. n.137/2020, sono state apportate in attuazione della direttiva (Ue) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento della Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo

Indicazioni sulle misure e i livelli di contenimento

Sostituito l’allegato XLVII del D.Lgs. n. 81/2008, che riporta l’elenco delle indicazioni sulle misure e i livelli di contenimento Le misure previste devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione

Il termine «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario

Contenimento per processi industriali

Modificato l’allegato XLVIII del D.Lgs. n. 81/2008, che detta una serie di misure e livelli di contenimento per i processi industriali Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie riportate in tabella in base a una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Il termine «raccomandato» anche in questo caso significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario

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