Rischio elettrico

Rischi strutturali

Le attività si svolgono all’interno degli ambulatori, dei reparti, delle sale operatorie e, dove presenti, dei laboratori. Tali strutture sono variamente collegate fra loro, seguendo le esigenze dei singoli casi che si presentano.

Rischi strutturali
Le condizioni delle strutture murarie in toto, dei pavimenti, delle pareti, delle uscite e delle porte dipendono in buona parte dagli anni di progettazione e costruzione dell’immobile.
La struttura più vecchia risente più facilmente della ristrettezza degli spazi: ciò potrebbe aumentare la probabilità che si verifichino infortuni tipicamente descritti in ambiente ospedaliero quali la caduta, lo scivolamento, lo schiacciamento, sia durante l’accudimento degli ospiti, che trasportando materiale, oppure salendo scale od effettuando la pulizia degli ambienti.
La presenza invece di alcune irregolarità nella copertura delle superfici e di alcune infiltrazioni di acqua nei semi-interrati possono comportare soprattutto problemi di tipo igienico-ambientale (agenti biologici e microclima).

Rischio elettrico
Le numerose apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nei reparti, nelle sale e nelle nursery costituiscono un potenziale pericolo per personale e pazienti. Le situazioni di rischio elettrico più immediate possono essere date da presenza di fili scoperti, prese difettose, corto circuiti o contatti negli apparecchi, una messa a terra non ben distribuita.
Per il rischio elettrico esistono norme CEI 64-4, che forniscono indicazioni per gli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico e raccomandazioni per ridurre al minimo questo tipo di rischio: controllare periodicamente l’intensità delle correnti di dispersione e l’efficienza del collegamento di terra nelle apparecchiature utilizzate; formare il personale di assistenza a riconoscere situazioni potenzialmente pericolose; servirsi per le riparazioni esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Gli impianti elettrici devono essere sottoposti a verifiche periodiche. L’esito delle verifiche deve essere appuntato su appositi registri.

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