radiazioni ionizzanti

E' entrato in vigore il D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce le norme di sicurezza relative alla "protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti".

D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020

E' entrato in vigore il D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce le norme di sicurezza relative alla "protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti".

Si tratta di un decreto che, in realtà, arriva in ritardo di circa due anni: proprio per il mancato recepimento delle norme, infatti, a luglio del 2019 l'Italia aveva anche ricevuto un deferimento alla Corte di giustizia dell'UE.

Ora, con l'attuazione di questo decreto, vengono dunque abrogate le direttive:

89/618/Euratom;

90/641/Euratom;

96/29/Euratom;

97/43/Euratom;

2003/122/Euratom.

Vediamo, di seguito, quali sono le finalità, gli ambiti di applicazione e alcune delle novità introdotte.

Esposizione a radiazioni ionizzanti: finalità e principi del D.Lgs. 101/2020

Il decreto legislativo 101/2020 definisce, all'articolo 1, quali sono le finalità e i principi del sistema di radioprotezione.

In particolare, esso disciplina:

protezione sanitaria delle persone soggette a esposizione alle radiazioni ionizzanti;

mantenimento e promozione del miglioramento continuo della sicurezza nucleare in impianti nucleari civili;

gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive.

Le disposizioni del decreto fissano anche i requisiti e i regimi di controllo che riguardano le diverse situazioni di esposizione, basandosi sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. Alla luce di ciò:

gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica devono garantire che prevalga il beneficio per i singoli individui o per la collettività rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare;

la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico deve essere ottimizzata, per mantenere al minimo possibile le dosi individuali, la probabilità di esposizione e il numero di individui esposti;

nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l’esposizione professionale o del pubblico (al contrario, le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi).

Decreto radiazioni ionizzanti: ambiti di applicazione

Quali sono i settori coinvolti dal decreto sul rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti?

Premesso che le disposizioni si applicano a tutte le situazioni (pianificate, esistenti o di emergenza) in cui i rischi non possono essere trascurati, sia dal punto di vista della salute umana che ambientale, l'articolo 2 specifica quali sono gli ambiti di applicazione specifici:

spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono solo materiale radioattivo di origine naturale;

costruzione, esercizio e disattivazione di impianti nucleari civili;

gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (dalla generazione allo smaltimento);

fabbricazione, produzione, lavorazione, manipolazione, smaltimento, uso, stoccaggio, detenzione, trasporto di materie, materiali e sorgenti radioattivi, così come la loro importazione ed esportazione in e dall’Unione Europea;

fabbricazione e funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e che contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale oltre i 5 chilovolt (kV);

attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui (legate, in particolare, al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali o alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali);

esposizione dei lavoratori o di individui al radon in ambienti chiusi, esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;

preparazione, pianificazione della risposta e gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure di tutela della salute di individui o lavoratori;

esposizioni mediche;

esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.

Rischio radiazioni ionizzanti: alcune novità del Decreto

Una delle principali novità introdotte dal Decreto riguarda, senza dubbio, l'abbassamento di alcuni valori limite. Ad esempio, i limiti di dose equivalente al cristallino, per i lavoratori esposti, sono ora di 20 mSv all'anno, invece dei precedenti 150 msv. Oppure, i valori limite di concentrazione media annua di radon in aria sono stati abbassati a 300 Bq m-3 rispetto ai precedenti 500.

Un altro aspetto da sottolineare riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, che ora spetta sempre al medico autorizzato indipendentemente dalla classificazione dei lavoratori. Inoltre, prima della cessazione del rapporto di lavoro, il datore deve provvedere a sottoporre il lavoratore a visita medica, durante la quale il medico autorizzato dovrà fornire al lavoratore indicazioni “sull’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa”. Tra l’altro, tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria rimangono a carico del datore di lavoro.

Altra novità importante è stabilita all'articolo 10, con l’adozione di un Piano nazionale d’azione per il radon, fondamentale per individuare:

strategie, criteri e modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon in abitazioni, edifici pubblici e luoghi di lavoro;

criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;

regole tecniche e criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra;

indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

In ogni caso, il nuovo Decreto 101/2020 si compone di 245 articoli e 35 allegati in totale, dunque sono diversi gli aspetti da approfondire e da considerare.

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